Chargement...

Modifica dell’IVA per gli scambi B2C nell’UE dopo il 1° luglio 2021

12 Maggio 2021

Business insight

Le regole in materia di IVA nell’Unione europea cambieranno dopo il 1° luglio 2021, con l’implementazione del nuovo pacchetto IVA dell’UE. Le nuove regole interesseranno le transazioni di e-commerce e avranno un impatto sui venditori, i mercati e i corrieri postali.

Attualmente, i venditori che hanno clienti in diversi paesi dell’UE sono tenuti a procedere a diverse registrazioni IVA, a fatturare e a versare l’IVA separatamente in ogni Paese. Se forniscono servizi digitali, di radiodiffusione o di telecomunicazioni hanno anche la possibilità di utilizzare il sistema MOSS (MOSS è l’abbreviazione di Mini-One-Stop-Shop) e di registrarsi in un unico Paese. Attualmente, i beni importati dall’esterno dell’UE il cui valore è inferiore a 22 € sono esenti da IVA.

Il nuovo regime IVA, che entrerà in vigore il 1° luglio 2021, è un’estensione del regime MOSS per le aziende di e-commerce. Punta a semplificare la conformità fiscale, a prevenire la frode e a garantire una concorrenza leale all’interno dell’UE.

 

Quali sono i cambiamenti apportati dal nuovo pacchetto IVA dell’UE?

Dal 1° luglio 2021 entrerà in vigore il regime di IVA OSS (One-Stop-Shop). In quest’ambito, i fornitori di prodotti o di servizi potranno farsi registrare e depositare una dichiarazione IVA unica in uno degli stati membri dell’UE per l’integralità delle loro transazioni. Il sistema OSS non sarà obbligatorio e i venditori potranno sempre decidere di effettuare le dichiarazioni IVA in diversi Paesi.

Inoltre, sarà introdotta una soglia di 10.000 euro per tutte le vendite nell’UE e saranno abolite le regole relative alle soglie di vendita a distanza. Per importi inferiori a 10.000 euro, i venditori dovranno applicare le regole di IVA dello Stato membro a partire dal quale le merci sono spedite. Oltre questo limite, i venditori dovranno applicare le regole e l’aliquota IVA del Paese di destinazione.

I prodotti di un valore inferiore a 22 euro non saranno più esenti da IVA quando importati dall’esterno dell’Unione europea. Un regime d’importazione semplificato, l’IOSS (Import-One-Stop-Shop), coprirà tutti i beni importati di un valore inferiore a 150 euro, e le aziende di logistica e di corrieri potranno depositare una relazione mensile sui loro obblighi in materia di IVA.

Inoltre, le piattaforme di vendita online che facilitano le transazioni di e-commerce con i consumatori dell’UE saranno responsabili della raccolta e del versamento dell’IVA.

 

A chi si applicano le nuove regole in materia di IVA?

Le nuove regole avranno un impatto sulle piattaforme di vendita, sui venditori e sui servizi dei corrieri che operano all’interno dell’UE e consegnano beni o servizi a clienti dell’UE.

Fornitori di beni

I fornitori di beni disporranno di una soglia di 10.000 euro per le vendite in tutta l’UE, dopodiché dovranno applicare le regole di IVA dello Stato membro dove si trovano i consumatori. Inoltre, le regole sono diverse in base alla localizzazione del venditore:

I venditori dell’UE che vendono beni da un solo Paese potranno compilare le dichiarazioni IVA nel quadro del sistema OSS ogni trimestre. Dovranno farlo in aggiunta alla loro dichiarazione IVA abituale.

I venditori ubicati fuori dall’UE (ivi compresi i fornitori britannici), avranno la possibilità di registrarsi all’IVA europea e di compilare le dichiarazioni IVA in un unico Paese, nel quadro del sistema OSS. Potranno scegliere il Paese in cui vogliono registrarsi in qualità di contribuenti non europei, a meno che non siano già insediati in uno degli Stati membri dell’UE. Dovranno sempre compilare dichiarazioni IVA standard in un unico Stato membro. I beni il cui valore è inferiore a 22 € non saranno esenti da IVA.

Fornitori di servizi

I fornitori di servizi avranno la possibilità di iscriversi all’IVA in un unico Paese, nel quadro di un regime OSS. Il Paese in cui si registreranno dipenderà dalla loro ubicazione e dal loro eventuale insediamento nell’UE.

Piattaforme di vendita online

Le piattaforme di vendita online che facilitano la vendita di beni ai consumatori europei saranno soggette a IVA:

Per i beni di un valore inferiore a 150€ importati da una zona extra UE.

Per i beni di qualsiasi valore ubicati nell’UE e venduti da venditori ubicati in zona extra UE.

Le piattaforme avranno anche l’obbligo di tenere registri dettagliati di tutte le transazioni con residenti dell’UE.

Corrieri

Per le merci di un valore inferiore o pari a 150 euro, i corrieri postali avranno la possibilità di utilizzare un insieme di dati H7 semplificato. Potranno inoltre compilare dichiarazioni mensili e pagare l’IVA per i loro clienti.

[REPLAY] - VAT & Marketplaces: what are 
the major changes coming?